News

Obbligo a riparare solo presso strutture convenzionate

Questione antica, ma ricorrente quella delle riparazioni presso le carrozzerie di fiducia. Il danneggiato da sinistro stradale può sempre rivolgersi al proprio carrozziere o, in alcuni casi, è “obbligato” a far riparare il veicolo soltanto presso una delle strutture convenzionate?

La risposta, come (purtroppo) spesso accade, non è sempre uguale. Se, da una parte, vige il principio di “libera” riparazione del mezzo incidentato, rimarcata anche dalla Legge sulla Concorrenza, dall’altra vi sono situazioni in cui le condizioni di polizza sono molto chiare e a fronte, ad esempio, di una sensibile riduzione del premio, vincolano l’assicurato a determinati comportamenti per ottenere pieno ristoro in caso di sinistro. Come in un recente caso giurisprudenziale (Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 11757/2018) in cui i giudici della Suprema Corte evidenziano la linea sottile che separa clausole vessatorie (clausole di polizza limitative della responsabilità) e clausole meramente attinenti l’oggetto del contratto (dunque, pienamente legittime). Affronteremo quindi il tema della riparazione in forma specifica (art. 2058 codice civile) connessa alla possibilità o meno per il danneggiato di rivolgersi, anche a carrozzerie indipendenti.

Prima di affrontare appieno la problematica, è bene aver chiaro alcuni concetti chiave. Il risarcimento in forma specifica (art. 2058 codice civile) è quella forma di ristoro del danno (in ambito Rca, cagionato da un veicolo responsabile, coperto da assicurazione obbligatoria, nei confronti di altro mezzo) che permette di riportare il veicolo sinistrato nella situazione in cui si trovava prima del sinistro, a spese del danneggiante responsabile (o della Compagnia di assicurazione che garantisce il rischio di danneggiamento). Quando il danneggiato opta per questa forma di risarcimento – al contrario del c.d. “risarcimento per equivalente”, dove il danneggiato riceve, invece, una somma in denaro commisurata all’entità del danno – il responsabile civile e/o la Compagnia di assicurazione sostengono direttamente le spese connesse alla riparazione del veicolo. Per clausola vessatoria – clausola limitativa della responsabilità – si intende una condizione contrattuale, imposta unilateralmente da una delle parti (la “parte contrattualmente forte”; in questo caso, la Compagnia di assicurazione) che obbliga l’altra parte a tenere, o non tenere, un determinato comportamento, provocando, di fatto, un netto sbilanciamento nell’esercizio dei diritti scaturenti dal contratto. Si tratta essenzialmente delle clausole che limitano le conseguenze della colpa, dell’inadempimento o che escludano totalmente il rischio garantito al verificarsi di determinate circostanze. Proprio per evitare abusi contrattuali da parte dei soggetti “forti” il legislatore è intervenuto a regolamentare la materia, prevedendo l’approvazione specifica, per iscritto (art. 1341 codice civile) di dette clausole, separatamente dal testo del contratto. 

Per leggere l’intero articolo richiedi il numero di agosto/settembre 2018 a redazione@duessegi.com

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio