Curiosità

L’auto di cortesia

L’auto di cortesia è un servizio gradito dal cliente, ma può riservare amare sorprese per l’autoriparatore

DOMANDA:  Auto sostitutiva di proprietà della carrozzeria o di una concessionaria e fornita a titolo gratuito al cliente: come si procede in caso di danni provocati alla stessa da parte del cliente?

RISPOSTA:  La risposta è alquanto articolata in funzione della causa del danneggiamento, del tipo di garanzia assicurativa prestata, dal tipo di contratto sottoscritto dal cliente e, nel caso di danno da circolazione, se vi è colpa totale, parziale o assente del cliente nella produzione dell’evento.  

Quindi, se il danno è conseguente a sinistro senza colpa, neppure concorrente, del conducente l’auto sostitutiva, il proprietario della vettura non ha titolo per richiedere all’utilizzatore il ristoro dei danni in forza degli artt. 1218 e 2043 c.c., che presuppongono il fondamentale requisito della colpa. In questo caso il risarcimento sarà comunque dovuto dalla compagnia del civilmente responsabile il sinistro.

Qualora, invece, vi sia colpa dell’utilizzatore, questi è tenuto al risarcimento del danno al veicolo sostitutivo, salvo che nelle garanzie assicurative prestate non sia compresa la kasko, oppure l’esclusione di ogni rimborso nel contratto di utilizzo. In sostanza tutto quello che non viene rimborsato da una garanzia assicurativa, deve essere pagato o integrato (franchigie e scoperti) dall’utilizzatore. Ciò vale anche per l’eventuale aumento del premio di polizza “malus”.

 

Se siete interessati a leggere l’intero articolo richiedete la copia della rivista io carrozziere del numero di marzo 2018 a info@duessegi.com

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