Legislazione

RISARCIMENTO DIRETTO CON PIÙ VEICOLI? QUALCHE RIFLESSIONE SULLA CONTROVERSA ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

“La procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (…) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”. Questa la massima contenuta nella recente ordinanza della Cassazione civile – n. 3146 del 7 Febbraio 2017 – la cui portata innovativa, se non restasse un episodio isolato, potrebbe cambiare la gestione “normale” dei sinistri c.d. “CARD”.

Il regime di “indennizzo diretto” – rectius: di risarcimento diretto – in ambito R.C. Auto, vigente dal 2007 e recepito operativamente dalle compagnie assicurative tramite accordo CARD (convenzione tra assicurazioni per il risarcimento diretto) – prevede un meccanismo di liquidazione più rapido rispetto alla “gestione ordinaria” del sinistro (in cui obbligata a liquidare il danno è la compagnia del veicolo o del natante responsabile dell’evento): l’assicurazione “gestionaria” – quella cioè del mezzo con ragione – provvede direttamente a liquidare il proprio assicurato, onde poi rivalersi nei confronti della compagnia del responsabile civile (compagnia “debitrice”) tramite il sistema della “stanza di compensazione”. In caso di sinistro con accertata responsabilità concorsuale ex art. 2054, comma codice civile, ciascuna assicurazione pagherà il proprio cliente al 50% (o nella misura derivante da diverso accertamento di responsabilità). Affinché questo sistema operi occorre che il sinistro:

  • si sia verificato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • coinvolga due veicoli a motore, immatricolati negli Stati di cui sopra;
  • i veicoli coinvolti siano assicurati obbligatoriamente per la responsabilità civile auto.

Nel caso in cui il sinistro veda coinvolti più di due veicoli, le compagnie non potranno applicare il sistema CARD e i danneggiati dovranno rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti del responsabile e della sua assicurazione. O, almeno, questa è l’interpretazione dominante sino alla pubblicazione della sopra menzionata ordinanza. Se vuoi procedere con la lettura clicca QUI.

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