Legislazione

QUANDO SCATTA IL MALUS? (NON) È AUTOMATICO!

Da quando esiste il sistema di tariffazione bonus/malus le assicurazioni penalizzano gli utenti nel momento dell’erogazione di un risarcimento a terzi e questo indipendentemente dall’esistenza o meno di responsabilità ammessa dal proprio assicurato. Questa sentenza della Cassazione Civile chiarisce in quali casi ciò è ammesso.

In fatto di assicurazione obbligatoria e danni da circolazione il tema delle modalità dello scatto bonus/malus è sempre attuale. Sullo scatto del malus, in particolare, occorre fare chiarezza: è sbagliato pensare che esso intervenga, automaticamente, a ogni sinistro denunciato a nostro torto. Prima di applicare il malus, la compagnia è, infatti, tenuta a verificare che la responsabilità dell’incidente sia effettivamente a carico dell’assicurato; in caso contrario, è tenuta a respingere qualsiasi pretesa avversaria. Il tema è affrontato in modo chiaro da una sentenza molto recente (Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18603 del 22/9/2016). Ritengo dunque utile esaminarla. Il caso è molto semplice: l’assicurato ricorre al giudice per “difendersi” dal comportamento della propria assicurazione, la quale ha applicato una “variazione in pejus” del premio di polizza sulla base del verificarsi di un sinistro a suo presunto torto. La Cassazione, già da subito, spiega come “la variazione in pejus opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi”. Nel caso in cui il proprio assicurato contesti tempestivamente – sulla base della denuncia di controparte – che la responsabilità dell’evento sia a proprio esclusivo carico, proprio al fine di evitare lo scatto del malus, “grava sull’impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio”. In breve: se la compagnia, nonostante la contestazione del proprio assicurato, ritiene opportuno liquidare comunque la controparte, il “rischio” dell’operazione resta a suo esclusivo carico. Se l’assicurato dimostra di non essere responsabile del sinistro, ogni “scatto” applicato è da ritenersi illegittimo. Se vuoi procedere con la lettura clicca QUI.

 

Dott.ssa Licia Albertazzi – abilitata all’esercizio della professione forense, ex dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Pavia, consulente in Diritto delle assicurazioni e Diritto dello sport.

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