News

Mancato pagamento e diritto di ritenzione: le “armi” del carrozziere

Cosa succede se il cliente – o la compagnia di assicurazione, in caso di cessione di credito – non paga la riparazione? Cosa può fare il carrozziere per ottenere quanto gli spetta? I “furbetti” del malus, con l’introduzione del certificato dinamico, sono serviti

Per il carrozziere il rischio di non veder onorata la fattura di riparazione di un’auto, soprattutto nei periodi di crisi economica, è sempre dietro l’angolo. Vedremo ora, nello specifico, quali strumenti giuridici l’ordinamento mette a disposizione che, pur non potendo evitare l’inadempimento, si possono attivare per risolvere situazioni critiche.

Può capitare che il veicolo incidentato venga fatto riparare; ma che, successivamente, per vari motivi (accertamento in toto della responsabilità a carico del proprietario del mezzo; esclusione copertura RCA; riparazione antieconomica con conseguente corresponsione di un importo inferiore rispetto a quanto fatturato) la compagnia di assicurazione non risarcisca il carrozziere che nel frattempo ha ottenuto una cessione di credito dal cliente (in linguaggio tecnico, la cessione di credito qualifica infatti il carrozziere come “legittimato attivo”).

L’ordinamento italiano prevede uno strumento specifico che il carrozziere può attivare nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sopra descritte. L’art. 2756 del codice civile (“Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento”) introduce infatti il c.d. “diritto di ritenzione”, riconoscendo a favore del carrozziere il diritto di trattenere presso l’officina il mezzo riparato per il quale si verifica un inadempimento da parte del proprietario (che non paga la relativa riparazione).

La ritenzione è una forma di detenzione, non di possesso (nel nostro ordinamento, il possesso prolungato nel tempo – “come se” si fosse proprietari della cosa – a determinate condizioni si “trasforma” in diritto di proprietà a favore del possessore). In qualità di detentore della cosa (sino al momento in cui il proprietario dovesse pagare o, al contrario, in caso di inadempimento, nel momento in cui si conclude il procedimento di esecuzione forzata)

per evitare che il carrozziere “si faccia giustizia da sé”, l’ordinamento pone determinati limiti. Egli infatti non può utilizzare il veicolo e deve custodirlo in modo da conservarne l’integrità nel tempo (ad esempio, parcheggiandolo al riparo da eventi atmosferici e preservando il bene da eventuali azioni di terzi).

L’istituto della ritenzione è stato ideato dal legislatore proprio per evitare che i proprietari dei beni danneggiati omettano di pagare il dovuto, magari con la “scusa” che la compagnia non liquidi il danno, ma anche, parallelamente, per evitare utilizzi arbitrari del veicolo temporaneamente custodito presso la carrozzeria, tutelando quindi l’interesse del proprietario a vedersi restituire il mezzo riparato una volta liquidato il dovuto. Considerando comunque la possibilità per il carrozziere di esercitare il diritto di ritenzione  (con conseguente attivazione, in caso di insolvenza, di procedura di recupero coatto del credito) per evitare lungaggini procedurali l’importante è stipulare un contratto di cessione di credito che l’importante è stipulare un contratto di cessione di credito che tuteli gli interessi del carrozziere cessionario (normalmente con clausola “pro solvendo” e non “pro soluto”; a patto, cioè, che la compagnia paghi, potendo al contrario l’autoriparatore richiedere il corrispettivo al cliente) in modo da non lasciarlo “scoperto” nel caso in cui, ad esempio, venga successivamente accertata una totale responsabilità a carico del proprietario del veicolo incidentato. O, ancora, in alternativa, verificare con il cliente che il mezzo sia coperto da garanzia CVT, in particolare da una Kasko. L’attivazione di tale copertura – non prevista normalmente nei contratti “standard”, ma aggiunta a fronte del pagamento di un ulteriore corrispettivo – garantisce infatti la copertura delle spese di riparazione a prescindere dall’accertamento di responsabilità.

Richiedendo il numero di Ottobre 2018 a redazione@duessegi.com puoi leggere l’intero articolo a cura della Dott.ssa Licia Albertazzi – abilitata all’esercizio della professione forense, specializzata in diritto assicurativo e diritto amministrativo.

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio