Legislazione

È VESSATORIA LA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE PARITETICA?

Il 7 Aprile scorso l’Agcm – Autorità garante della concorrenza e del mercato – ha aperto un interessante procedimento a carico di Allianz S.p.a.. La segnalazione di presunta vessatorietà riguarda una clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto, bonus/malus per l’anno 2015, la quale vincolerebbe il consumatore, in caso di controversia con la Compagnia riguardante un caso a cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto, a ricorrere preliminarmente all’istituto della conciliazione paritetica; in cambio la Compagnia applicherebbe lo sconto del 3,5% sul premio netto annuo Rca mentre, in caso di violazione di tale clausola, l’impresa applicherebbe una penale di 500 euro.

L’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, è un ente pubblico le cui funzioni sono di tutelare la concorrenza e il mercato individuando e neutralizzando le pratiche scorrette messe in atto dalle imprese, difendendo i consumatori, ad esempio, da pubblicità ingannevole, da pratiche commerciali scorrette e da clausole vessatorie. Tra i poteri dell’Agcm rientra appunto quello di pronuncia di vessatorietà di clausole contenute nei contratti tra consumatore, imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 37bis del codice del consumo (d.lgs. 206/2005 e successive modificazioni).Le clausole vessatorie sono disciplinate agli articoli da 33 a 37 del Codice del consumo; in particolare, l’art. 33 qualifica come vessatorie quelle clausole contrattuali stipulate tra consumatore e professionista “che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. L’art. 34 riporta gli strumenti di accertamento della vessatorietà di determinate clausole, fornendo determinati parametri. Secondo le regole generali, l’onere della prova grava su chi contesta la vessatorietà delle clausole; quindi, sul consumatore. Vi è però un’importante eccezione in tema di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari (c.d. “prestampati” o contratti standardizzati, come quello oggetto della presente analisi): in questo caso l’onere incombe sul professionista e gli stessi devono essere stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore (per questo motivo occorre che il consumatore firmi ulteriormente e in maniera specifica tali clausole, accettandole espressamente). Sempre secondo lo stesso articolo, “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”. L’onere della prova, in questo caso, come in quello di specie, incombe sempre sul professionista.

Dott.ssa Licia Albertazzi – abilitata all’esercizio della professione forense, ex dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Pavia, consulente in diritto delle assicurazioni e diritto dello sport.

 

La versione completa dell’articolo è disponibile sul numero cartaceo giugno/luglio di ioCarrozziere 2016.
La versione completa dell’articolo è disponibile sul numero cartaceo aprile/maggio di ioCarrozziere 2016 – See more at: http://www.iocarrozziere.it/tecnica-e-gestione/gestione/item/490-la-carrozzeria-a-emissioni-0#sthash.EpcdsUlD.dpuf
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