Legislazione

Le nuove regole del bonus/malus

Le regole del bonus/malus, cioè dell’assegnazione e del passaggio da una classe di merito a un’altra – criterio rilevante ai fini del calcolo del premio di polizza nella garanzia RC Auto – sono contenute nel regolamento IVASS 19 Maggio 2015. La recentissima normativa ha cambiato in parte tali regole, modificando alcuni principi e introducendone di nuovi

Alla base del sistema del bonus/malus vi è l’esigenza, da parte delle compagnie assicurative, di avere a disposizione criteri idonei al calcolo del rischio per poter stipulare polizze RC Auto ad hoc con i singoli clienti. Il rischio legato ad un determinato soggetto (anni di guida, sinistrosità pregressa) proprietario di un veicolo (caratteristiche intrinseche del mezzo, chilometraggio, “anzianità”), tradotto in termini economici, ne determina il calcolo del premio di polizza. È chiaro quindi, che una minore sinistrosità e l’assegnazione di una classe di merito inferiore (le classi vanno da 1 a 18, dalla “migliore” – sinistrosità bassissima o nulla – alla peggiore) è necessaria per pagare meno.

Prima di addentrarci nella lettura delle modifiche più rilevanti, facciamo un po’ di chiarezza terminologica.

Per attestato di rischio si intende “il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato”. Esso ha validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui tale documento si riferisce. Gli attestati di rischio sono contenuti in apposite banche dati gestite direttamente da IVASS o da enti terzi stipulanti specifici contratti con IVASS e contengono una serie di informazioni connesse sia al contraente di polizza sia al o ai veicoli a cui si riferisce. Le compagnie utilizzano tali informazioni per assegnare a ogni assicurato una classe di merito alla quale corrisponde un preciso contributo economico; solitamente rapportato ad aumenti o decrementi percentuali.

La classe di merito aziendale è definita dal provvedimento IVASS n. 9 del 19/5/2015 come “categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata”. In breve si tratta delle classi di rischio assegnate dalle singole compagnie di assicurazione attraverso le c.d. “tabelle di conversione”.

Per classe di CU (conversione universale) si intende la “categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS (…) che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative RC Auto”. (foto: attestato)

Per il calcolo del grado di rischio le compagnie hanno come riferimento fondamentale la sinistrosità del veicolo assicurato. In base al numero di sinistri registrati per un determinato veicolo in un certo lasso temporale (prima della modifica normativa, gli ultimi cinque anni; ora gli ultimi dieci anni) nonché alla classe di CU di provenienza (la quattordicesima in caso di nuova iscrizione del veicolo) apposite tabelle contenute in due provvedimenti IVASS (del 2015 e del 2018) conferiscono al mezzo una nuova rispettiva classe di merito.

Ogni impresa di assicurazione predispone un’apposita tabella di conversione delle classi di merito stabilite con provvedimenti IVASS; tali valori di conversione vengono utilizzati al momento dell’assunzione del rischio al fine di “convertire la classe di CU, indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall’impresa, anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente assunti”. Eventuali modifiche a tali tabelle interne (effettuate per mera volontà delle compagnie) non incidono, naturalmente, sulle tabelle IVASS.

 

Se siete interessati a leggere l’intero articolo richiedete la copia della rivista io carrozziere del numero di marzo 2018 a info@duessegi.com

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